16 gennaio 2012
Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell’articolo 34, commi 2 e 3 , del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Repertorio atti n. 223/CSR del 21 dicembre 2011
www.statoregioni.it/Documenti/DOC_034462_223%20CSR%20PUNTO%201.pdf
Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensidell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Repertorio atti n.221/CSRdel 21 dicembre 2011
www.statoregioni.it/Documenti/DOC_034472_221%20CSR%20PUNTO%202%20ODG.pdf
www.statoregioni.it
31 DICEMBRE 2011
SCADENZA DELLE UTENZE RSPP ed RLS
Si avvisa che le utenze ai corsi online RSPP ed RLS scadranno in data 11-01-2012.
12 MARZO 2011
CALANO GLI INFORTUNI SUL LAVORO: 15.000 INCIDENTI IN MENO NEL 2010
L'Inail ha diffuso le stime preliminari dell'andamento infortunistico dello scorso anno
continua...
Sono 980 i morti sul lavoro in Italia nel 2010: la soglia scende sotto le mille unità l'anno, per una flessione del 6,9% rispetto al 2009. Più contenuto il calo degli incidenti in generale, che si attestano a quota 775.000: 15.000 in meno rispetto all'anno precedente (-1,9%). Questi i numeri più significativi delle prime stime preliminari sull'andamento infortunistico 2010 diffusi dall'Inail.
I presupposti sembrano, dunque, confermare - nonostante una leggera ripresa registrata dal fenomeno nel secondo semestre - come anche il 2010 abbia visto una tendenza al ribasso degli incidenti sul lavoro, seppure in misura meno eclatante rispetto all'anno precedente, quando la contrazione era stata quasi del 10%.
Per quanto riguarda i diversi settori di attività, la flessione più consistente riguarda l'industria, dove gli infortuni sono calati del 6,1%, a fronte di una continua perdita di posti di lavoro. Gli occupati nel settore industriale, infatti, sono il 2,9% in meno rispetto al 2009.
Gli infortuni in agricoltura segnano un -4,9%, peraltro in lieve crescita occupazionale (+0,7%). Positivo il dato del settore costruzioni, con gli infortuni in calo del 7,3% a fronte di un'occupazione praticamente stabile (-0,1%). Un aumento contenuto (+1,3%) si registra, infine, nei servizi, dove l'andamento occupazionale è in leggera crescita (+0,4%).
Per quanto riguarda i casi mortali variazioni negative di particolare rilievo si riscontrano nell'industria (-8,6%, da 487 casi a 445) e nelle costruzioni (-10,5%), dove i decessi scendono nell'ultimo anno da 229 a 205.
Se, in termini percentuali, si caratterizza come sensibile anche la flessione delle morti in agricoltura (-10,2% , da 128 a 115), la diminuzione meno pronunciata è, invece, quella nei servizi (-4,1%, 18 vittime in meno rispetto al 2009).
Il calo infortunistico appare sostanzialmente generalizzato da un punto di vista geografico. L'andamento più positivo è riscontrato nel Mezzogiorno (-3,2% per gli infortuni nel complesso) rispetto al Centro e al Nord dove le contrazioni sono pari rispettivamente al -1,8% e al -1,5%.
L’Inail sottolinea, tuttavia, che il Mezzogiorno risulta particolarmente penalizzato dalla crisi occupazionale, con un -1,6% contro il -0,4% del Nord e un lieve miglioramento al Centro. Nei casi mortali spicca, infine, la diminuzione di 26 decessi registrata al Centro (-11,8%), ma anche in questo caso il dato va raffrontato col 2009, che aveva visto in quest'area territoriale una sensibile recrudescenza del fenomeno.
16 FEBBRAIO 2011
INCIDENTI SUL LAVORO: L'INAIL ANTICIPA I DATI DEL 2010
Gli infortuni potrebbero scendere del 2% e i casi mortali sotto i mille. Si tratterebbe della prima volta dal dopoguerra.
continua...
Il direttore generale dell'Istituto, Giuseppe Lucibello, ha anticipato i dati degli archivi gestionali aggiornati al 31 dicembre scorso. Le stime previsionali indicano che, per la prima volta dal dopoguerra, i casi mortali potrebbero essere meno di mille, a fronte di una diminuzione complessiva del numero di incidenti intorno al 2%, confermando il trend positivo dopo il calo del 10% registrato nel 2009.
Numeri incoraggianti che vanno comunque considerati con la dovuta prudenza statistica, avverte l’Inail. Bisogna infatti attendere - secondo le indicazioni di Eurostat - fino al prossimo mese di giugno per avere un'ufficializzazione precisa e definitiva.
Nel corso del suo intervento al convegno "Sis-Imprese in sicurezza", Lucibello ha sottolineato come l'Inail stia attraversando - alla luce della recente normativa - un processo significativo di cambiamento della missione istituzionale. "L'Istituto è ormai uscito dal guscio della prevalente funzione assicurativa per diventare a pieno titolo un soggetto centrale del sistema del welfare, capace di intervenire in ogni fase del percorso che va dalla prevenzione e formazione alla sicurezza, alla cura e all'assistenza dopo l'infortunio, fino alla riabilitazione e al pieno reinserimento sociale e professionale".
Tutto questo anche alla luce della manovra estiva che, sancendo l'incorporazione di Ispesl e Ipsema all'interno dell'Inail, ha fatto nascere il Polo della salute e della sicurezza. Si tratta di un'operazione che trasforma l'Istituto nel punto di sintesi tra il mondo della prevenzione e mondo della ricerca.
Per quanto riguarda lo specifico fronte delle imprese, Lucibello ha sottolineato le numerose iniziative in materia di politiche incentivanti. "Per il finanziamento di progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, le risorse complessivamente rese disponibili entro la fine del 2013 saranno di circa 750 milioni di euro. Dopo la prima fase, che ha già distribuito 60 milioni di euro, sono in corso gli approfondimenti con le parti sociali per migliorare il sistema, apportando i necessari correttivi - ha concluso il direttore generale –“.
5 NOVEMBRE 2010
MORTI BIANCHE: 440 VITTIME NEI PRIMI 10 MESI DEL 2010
Agricoltura ed edilizia sono i settori maggiormente a rischio secondo l'Osservatorio sicurezza sul lavoro di Vega Engineering.
continua...
Sono 440 le vittime di incidenti sul lavoro registrate nei primi dieci mesi dell’anno, con la Lombardia e il Veneto in testa a questa triste classifica con, rispettivamente, 61 e 49 decessi. In crescita anche la Campania, con 39 vittime, e il Lazio con 34. Al contrario in Sicilia si riducono gli incidenti passando da quarta a sesta regione per numero di decessi nei luoghi di lavoro (30).
Diversa appare invece la mappatura se si calcolano le vittime in base alla popolazione lavorativa: in questo caso è il Trentino Alto Adige la regione più colpita con un’incidenza pari al 53,9, seguito dalla Calabria (35,8) e dalla Valle D’Aosta (35,5).
Tra le province, Bolzano risulta la più pericolosa d’Italia con 18 morti bianche, seguita da Roma (17), Napoli (15), Brescia (13), Foggia (12), Padova (11), Vicenza e Milano (10), Bari, Latina e Treviso (9).
A dipingere lo scenario delle morti bianche in Italia è l’Osservatorio sicurezza sul lavoro di Vega Engineering che segnala l’agricoltura come il settore dove si verifica il maggior numero di incidenti mortali (36,6%), cui fa seguito l’edilizia con il 28,2% delle vittime di tutto il Paese. Le cause principali di morte continuano a essere la caduta dall’alto (27,5%) e il ribaltamento di un veicolo o un mezzo in movimento (20,2%).
Sul totale di 440 vittime registrate nel primi mesi del 2010, 41 sono i lavoratori stranieri che hanno perso la vita, ovvero quasi il 10%. Di questi, il 37,5% rumeni, il 20% albanesi, il 5% senegalesi ed altrettanti marocchini e cinesi. Le donne decedute nei luoghi di lavoro sono state invece 14.
La fascia d’età più colpita è quella che va dai 50 ai 59 anni (97 vittime) seguita da quella dai 40 ai 49 anni (91 vittime). Da sottolineare poi anche il risultato degli ultrasessantenni (134 morti).
26 OTTOBRE 2010
STRESS LAVORO CORRELATO
Il 31 dicembre 2010 è il termine a partire dal quale tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, dovranno svolgere la valutazione dei rischi da stress lavoro correlato, nel rispetto delle indicazioni che verranno adottate dalla Commissione consultiva sulla sicurezza sul lavoro.
continua...
In proposito, la Commissione ha istituito al proprio interno uno specifico gruppo di lavoro che, proprio in questi giorni, ha terminato l’elaborazione di un documento contenente le prime indicazioni operative e di ordine metodologico per guidare il datore di lavoro nei primi approcci alla valutazione del rischio da stress lavorativo. Il documento dovrà poi essere sottoposto alla Commissione per la formale e definitiva approvazione.
Il testo presenta elementi di forte positività sia per la sua articolazione strutturale, semplice e lineare, sia per i contenuti che, pur se ancora migliorabili ed integrabili, appaiono in linea con quanto previsto dalla normativa vigente e, in particolare, dall’accordo interconfederale 9 giugno 2008. Quest’ultimo, oltre a ribadire che la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato, al pari di quanto avviene per tutti gli altri rischi, deve essere effettuata dal datore di lavoro nell’ambito della propria organizzazione e secondo i criteri già delineati dal quadro normativo vigente, afferma i seguenti ulteriori passaggi:
- Non tutti i luoghi di lavoro sono necessariamente interessati dallo stress (art. 1, comma 2)
- Non tutte le manifestazioni di stress sono necessariamente negative (art. 3, comma 2)
- Lo stress non è una malattia (art. 3, comma 3)
- Non tutte le manifestazioni di stress sul lavoro possono essere considerate come stress lavoro-correlato (art. 3, comma 4)
- L’individuazione dello stress può implicare analisi di fattori oggettivi e soggettivi (art. 4, comma, 2)
- Il compito di stabilire le misure per prevenire, eliminare o ridurre lo stress spetta al datore di lavoro e le misure sono adottate con la partecipazione e la collaborazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti (art. 4,comma 5)
- La gestione dei problemi di stress può essere condotta sulla scorta del generale processo di valutazione dei rischi (art. 5, comma 2)
- Laddove nel luogo di lavoro non siano presenti professionalità adeguate, possono essere chiamati esperti esterni (art. 6, comma 2)
Sulla scorta di questi passaggi fondamentali dell’accordo, e, quindi, della legge che impone la valutazione dei rischi, gli elementi essenziali delle indicazioni ministeriali, nella versione ad oggi elaborata, prevedono:
- un’analisi preliminare da parte del datore di lavoro della presenza dei fattori oggettivi di rischio (art. 4, comma 2) dando la priorità a quelli che possono essere i “segnali” denotativi di problema di stress lavoro-correlato (art. 2, comma 1) e degli indicatori (art. 4, comma 1) da condursi secondo le modalità indicate negli articoli 28 e 29 del D.Lgs n. 81/2008 e tenendo conto dei gruppi di lavoratori interessati (previa consultazione del RLS);
- l’individuazione delle misure necessarie da parte del datore di lavoro (art. 4, comma 3);
- l’adozione delle stesse con il coinvolgimento del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (art. 4, comma 5);
- nell’ipotesi eventuale di perduranti evidenze di stress, la necessità di svolgere l’analisi percettiva (ad es., con l’utilizzo di test mirati ai singoli) e di adottare misure individuali (art. 6, comma 1). Quest’analisi dovrà essere attivata unicamente nel caso in cui la fase preliminare riveli elementi di rischio stress e le misure di correzione adottate a seguito della stessa, dal datore di lavoro, si rivelino inefficaci.
- vista la logica di semplificazione presente nel D.lgs n. 81/2008, la possibilità per il datore di lavoro, una volta effettuata la valutazione del rischio, di adottare direttamente le eventuali misure individuali (art. 6, comma 1), soprattutto (ma non esclusivamente) nelle aziende che occupano pochi lavoratori.
- indicazione del termine del 1° agosto 2010 come data di decorrenza del processo di valutazione dei rischi, di cui tracciare il progetto nel documento di valutazione dei rischi ed il termine finale, e non quale data finale entro la quale dev’essere interamente svolta la valutazione e adottate le relative misure.
- possibilità, per i datori di lavoro che, alla data della pubblicazione delle linee guida ministeriali, abbiano già effettuato la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato coerentemente ai contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004, di non ripetere l’indagine ma di svolgere unicamente l’aggiornamento della medesima nelle ipotesi previste dall’art. 29, comma 3, del D.Lgs n. 81/2008.
Questi i passaggi essenziali in parte già contenuti nel documento del Ministero del lavoro.
Occorre invece, a giudizio di chi scrive, evitare che l’indagine stravolga la logica della valutazione dei rischi, rimettendo ad una percezione individuale e a valutazioni soggettive la funzione o la conseguenza di determinare l’esistenza di fattori di stress e le misure, spettando tali compiti al datore di lavoro.
In questa logica, non è condivisibile la posizione delle Regioni/Ispesl nella parte in cui, ad esempio:
- rende obbligatoria la fase di approfondimento sulla percezione;
- afferma che dev’essere chiara la volontà dell’azienda di modificare l’organizzazione del lavoro, e prevede che la valutazione venga in ogni caso condotta nelle ipotesi in cui sono presenti indicatori di contenuto e contesto del lavoro ma a prescindere dalla effettiva presenza di stress (in contrasto con la previsione dell’accordo secondo cui lo stress non è necessariamente presente ovunque, art. 1, comma 2);
- impone una presenza dei rappresentanti dei lavoratori “per tutto il processo di valutazione del rischio, dalle fasi iniziali fino alla realizzazione delle misure correttive” (in violazione sia degli articoli 28 e 29 del D.Lgs n. 81/2008 sia dell’accordo interconfederale);
- introduce fasi (es. preparazione dell’organizzazione), temi di valutazione (es. lavoro inutile) e procedure di formalizzazione diverse ed ulteriori rispetto a quelle previste sia dalla legge che dall’accordo, introducendo, ad esempio, una fattispecie obbligatoria per la fase di approfondimento per le aziende con più di 50 dipendenti.
Di Pierpaolo Masciocchi, membro della Commissione consultiva sulla sicurezza sul lavoro.
20 OTTOBRE 2010
INCENTIVI ECONOMICI PER FAVORIRE SICUREZZA E SALUTE
Aiutare le imprese a investire nella prevenzione dei rischi è una soluzione vantaggiosa sotto il profilo dei costi-benefici.
continua...
Secondo le nuove ricerche pubblicate dall'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (Eu-Osha) emerge che i regimi di incentivazione economica che incoraggiano le imprese a investire nella prevenzione dei rischi sono una soluzione vantaggiosa sotto il profilo dei costi per i Governi impegnati a ridurre il numero di infortuni e malattie professionali.
Molti Stati membri dell'Ue offrono già vari tipi di sostegni finanziari per le imprese che investono nella sicurezza dei propri dipendenti: riduzioni dei premi assicurativi, sovvenzioni e sussidi statali, agevolazioni fiscali e termini preferenziali per i prestiti bancari per le imprese più virtuose.
Tre dei quattordici casi inclusi nella relazione - presentata durante la conferenza dell'International occupational hygiene association (Ioha), svoltasi recentemente a Roma - hanno fornito dati sufficienti per condurre un'analisi di costi e benefici. Ne è risultato un rendimento positivo, compreso tra 1,01 e 4,81 euro di utile per ogni euro investito. I criteri quantitativi riguardavano i tassi di infortuni, le assenze per malattia e il miglioramento generale delle condizioni di lavoro.
Per esempio, un piano di incentivi introdotto in Germania nel settore della macelleria nel 2002 ha portato a una diminuzione del 28% degli infortuni gravi nel corso dei successivi sei anni rispetto a una diminuzione del 16% nell'intero settore. Nel complesso ciò significa che si sono verificati circa 1.000 infortuni in meno ogni anno nelle imprese che hanno usufruito degli incentivi.
Secondo il direttore dell'Eu-Osha, Jukka Takala: “il progetto sugli incentivi economici ha già incoraggiato vari Stati membri dell'Ue a trarre insegnamento e a scambiarsi le migliori prassi per la definizione di regimi di incentivazione. Nel complesso, la relazione dimostra che gli incentivi economici possono essere efficaci in tutti i Paesi, a prescindere dalle ampie differenze esistenti in termini di sistemi di sicurezza sociale e di assicurazione contro gli infortuni."
Per quanto riguarda l’Italia, il presidente dell'Inail, Marco Fabio Sartori, ha annunciato un nuovo piano di stanziamenti pari a 60 milioni di euro per la promozione della cultura della prevenzione e di migliori condizioni di salute e lavoro nelle aziende italiane. "Si tratta di un'iniziativa alla quale hanno contribuito in modo importante le informazioni raccolte grazie alla collaborazione con gli esperti Osha, che ci hanno permesso di attingere alle best practice e alle esperienze realizzate in altri Paesi europei".
INAIL: CALANO GLI INCIDENTI SUL LAVORO
NEL 2009 INFORTUNI E CASI MORTALI SEGNANO UNA FLESSIONE, RISPETTIVAMENTE, DEL 9,7 E 6,3 PER CENTO.
Secondo le denunce pervenute all’Inail, alla data di rilevazione del 30 aprile 2010, infortuni e morti sul lavoro hanno subito un calo in Italia rispetto al 2008. Nello specifico, sono stati 790.000 gli infortuni, con una flessione del 9,7% (85.000 in meno), mentre i casi mortali sono stati 1.050, con una contrazione più contenuta del 6,3% (70 decessi in meno): un dato comunque significativo se confrontato con il 2001, quando i decessi erano stati 1.546.
continua...
Da sottolineare che la riduzione maggiore (-10,2%) ha riguardato gli infortuni in occasione di lavoro - quelli effettivamente verificatisi durante lo svolgimento dell’attività lavorativa - a fronte di un calo del 6,1% degli infortuni in itinere, ossia avvenuti durante il tragitto da casa al lavoro o viceversa. Significativa anche la flessione dei casi mortali: quelli in occasione di lavoro sono passati da 829 a 767 (-7,5%), mentre quelli in itinere sono scesi da 291 a 283 (-2,7%). Positivi i dati riguardanti gli infortuni mortali sulla strada - quelli che coinvolgono i lavoratori che operano in questo specifico ambito, come autotrasportatori, rappresentanti di commercio, addetti alla manutenzione stradale – scesi da 338 a 303 (-10,4%).
Bisogna comunque sottolineare che il 2009 è stato un anno fortemente condizionato dalla crisi economica che ha comportato sia un calo del numero di occupati (-1,6% secondo l'Istat), ma anche una riduzione nella quantità di lavoro, dovuta a tagli, di straordinario e di lavoro temporaneo, e al ricorso alla cassa integrazione. A questo proposito, l’Inail stima che il tempo di esposizione al rischio abbia subito una contrazione media di circa il 3%.
La riduzione reale degli infortuni sul lavoro si può dunque stimare pari a -7% per gli infortuni e a -3,4% per i casi mortali. Marco Sartori, presidente dell'Inail, pur riconoscendo l’effetto-crisi, attribuisce le riduzioni più significative al continuo miglioramento dei livelli di sicurezza. “Se analizziamo, infatti, l'andamento infortunistico dal 2002 al 2009 vediamo come gli incidenti complessivi siano diminuiti del 20,4% e i casi mortali del 29%".
A livello settoriale la diminuzione degli infortuni è stata più sostenuta nell'industria (-18,8%) rispetto ai servizi (-3,4%) o all'agricoltura (-1,4%). Il calo più significativo ha riguardato il comparto manifatturiero (-24,1%) e le costruzioni (-16,2%). Nei servizi, apprezzabili riduzioni si registrano nei trasporti (-12,5%) e nel commercio (-9,1%). Riduzione sensibile anche dei casi mortali nell’industria (-7,9%) e nei servizi (-6%), mentre in agricoltura si registra una sostanziale stabilità. Tra le aree geografiche del Paese, Nord-est e Nord-ovest registrano le flessioni più accentuate degli infortuni con, rispettivamente, un -12,8 e un -9,3 per cento. I cali sono stati più moderati al Centro (-8,2%) e nel Mezzogiorno (-6,8%). Stesso trend per i casi mortali, con un -21,9% nel Nord-est e un -6,2%nel Nord-Ovest. Molto più contenuto il calo nel Mezzogiorno (-1,7%) mentre al Centro si registra un aumento del 7,9% dovuto principalmente ad un incremento dei decessi nel Lazio.
Per la prima volta nell'ultimo decennio, il 2009 ha visto un decremento per i lavoratori stranieri: gli infortuni sono scesi da 143.000 casi del 2008 a 119.000 del 2009 e i casi mortali sono passati da 189 a 150. Un dato rilevante, da attribuire, almeno in parte, sia alla riduzione complessiva delle opportunità di lavoro per tutta la popolazione che alle superiori condizioni di precarietà cui sono soggetti gli stranieri.
Ma il 2009 è oggetto di un altro record: le malattie professionali hanno subito un vero e proprio boom con 34.646: denunce, il valore più alto degli ultimi 15 anni, e un aumento del 15,7% rispetto al 2008 e di circa il 30% in 5 anni. L’agricoltura è il comparto più interessato e, tra le malattie, hanno registrato un’impennata quelle dell’apparato muscolo-scheletrico dovute a sovraccarico biomeccanico: quasi 18mila casi denunciati per un aumento del 36% rispetto al 2008. "Questo boom è dovuto a serie di fattori diversi – fa notare Sartori-. Quelle che gli esperti definiscono malattie nascoste soffrono di una cronica forma di sottodenuncia poiché spesso i lavoratori non sono al corrente dei propri diritti. A ciò si aggiunge l'entrata a regime delle nuove tabelle, che includono malattie prima escluse, tra cui appunto quelle dell’apparato muscolo-scheletrico. Infine, si è verificato un aumento delle denunce plurime, con più tipi di malattia segnalati contemporaneamente dalla stessa persona, che hanno raggiunto la quota del 20% del totale delle denunce”.
Facendo un confronto con i dati europei, l’Italia presenta una situazione migliore della media. Per il 2007, l’ultimo anno reso disponibile da Eurostat, la Penisola registra un indice pari a 2.674 infortuni per 100.000 occupati, mentre l’Area Euro 3.279 e l’Ue-15 2.859. La graduatoria risultante dalle statistiche armonizzate colloca l'Italia in posizione migliore rispetto a Paesi come Spagna (4.691), Francia (3.975) e Germania (3.125). Per quanto riguarda gli infortuni mortali, si è registrata per l'intera Ue una diminuzione dei tassi d'incidenza da 2,4 a 2,1 decessi per 100.000 occupati e l'Italia è passata da 2,9 a 2,5, mantenendosi ancora al di sopra del valore medio Ue.
SICUREZZA SUL LAVORO
INTEGRAZIONE DELLA TESSERA DI RICONOSCIMENTO.
La legge n. 136 del 13 agosto 2010, “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 2010), ha modificato gli articoli 18 e 21 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, e ha previsto che la tessera di riconoscimento sia integrata con nuove informazioni.
continua...
Si ricorda, in proposito, che il Dlgs n. 81/2008, all'art. 18, comma 1, lett. u), stabilisce che, nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il lavoratore deve essere munito di una tessera di riconoscimento, corredata di fotografia con l'indicazione delle generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
Secondo l'art. 5 della legge 136/2010 la tessera di riconoscimento dovrà ora contenere, oltre alle informazioni specificate sopra, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.
L'art. 21, comma 1, lett. c, del Dlgs 81/2008, prevede inoltre che anche i lavoratori autonomi, qualora effettuino la loro prestazione in luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto, devono essere muniti di una tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità.
Il medesimo art. 5 della legge 136, prevede che anche la tessera di riconoscimento, di cui devono essere dotati i lavoratori autonomi, sia integrata, (ferme rimanendo le informazioni già previste dal Dlgs 81/2008), con l'indicazione del committente.
Le disposizioni sono entrate in vigore dallo scorso 7 settembre.
Rimane fermo il regime sanzionatorio previsto dall'art. 55 del DLgs 81/2008.
Avv. Pierpaolo Masciocchi
SICUREZZA DEL LAVORO
L’INAIL riscrive al ribasso le tariffe dell’oscillazione del premio per prevenzione.
Con la Delibera 79 del 21 aprile scorso, l’INAIL ha approvato il nuovo testo dell'articolo 24 del D.M. 12.12.2000 (Nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni: industria, artigianato, terziario, altre attività, e relative modalità di applicazione) che definisce lo sconto del tasso medio della tariffa, dopo i primi due anni di attività, per le imprese che effettuino interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro.
La delibera è stata trasmessa dall’Istituto assicuratore al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l'adozione del provvedimento di competenza, da emanarsi di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
continua...
La modifica all’articolo 24 - Oscillazione del tasso medio per prevenzione dopo i primi due anni di attività, prevede alcune importanti novità:
- la domanda di riduzione del premio dovrà essere presentata entro il 28 febbraio di ogni anno e non più entro il 31 gennaio.
- La riscrittura delle percentuali di riduzione tiene maggiormente conto delle esigenze delle piccole e medie imprese correlando la riduzione del premio alle dimensioni delle aziende (fino al 30% di riduzione per imprese che impiegano nell’anno fino a 10 lavoratori).
- Nel nuovo articolo 24 del D.M. 12.12.2000 non verranno più dettagliati i criteri di valutazione dell’INAIL indicati nella versione vigente della norma, al fine di ampliare le possibilità di interventi migliorativi delle condizioni di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro che possono dare luogo ad una riduzione del tasso.
Riduzione del tasso medio di tariffa in misura fissa, in relazione al numero dei lavoratori - anno del periodo:
Lavoratori - anno |
Riduzione |
Fino a 10 |
30 % |
Da 11 a 50 |
23 % |
Da 51 a 100 |
18 % |
Da 101 a 200 |
15 % |
Da 201 a 500 |
12 % |
Oltre 500 |
7 % |
D.LGS 106/2009
APPOSIZIONE DATA CERTA SUL DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI.
Il legislatore ha modificato il testo originario, creando un'alternativa al requisito dell'apposizione della data certa nel documento valutazione rischi.
continua...
In alternativa alla data certa, è possibile accompagnare la sottoscrizione del documento valutazione rischi da parte del datore di lavoro, con la sottoscrizione, ai soli fini della prova della data, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato.
D.LGS 106/2009
NUOVE SANZIONI PENALI E AMMINISTRATIVE
Ulteriore novità apportato dal nuovo D.lgs 106/2009 è il riequilibrio tra illecito amministrativo e contravvenzione, nonché la rimodulazione complessiva dell'ammontare delle sanzioni penali e amministrative.
continua...
L'originaria sanzione di arresto da quattro a otto mesi o l'ammenda da 5.000 a 15.000 euro al datore di lavoro che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), o per aver assunto in prima persona il ruolo di RSPP senza aver frequentato il corso obbligatorio di minimo 16 ore; è stata ridimensionata con la sanzione dell'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro.
D.LGS 106/2009
OBBLIGO INFORMATIVO INAIL – IPSEMA
L'obbligo di dover informare al SINP (sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro) eventi infortunistici che prevedono una durata superiore a uno e a 3 giorni è stato semplificato dal D.lgs 106/2009.
continua...
Praticamente il testo originario comportava una duplicazione di oneri informativi, poiché era già obbligatoria la denuncia dei medesimi infortuni all'Inail e all'Autorità di pubblica sicurezza del luogo di lavoro in cui è avvenuto l'infortunio. La nuova redazione dell'art. 18 del T.U. consente l'assolvimento dell'obbligo informativo tramite un'unica comunicazione in via telematica all'Inail e all'Ipsema, nonché, per loro tramite, al SINP entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni, ai solo fini statistici.
D.LGS 106/2009
CASSAZIONE CONFERMA LA SUSSISTENZA DI PROFILI DI COLPA PROFESSIONALE DEL CONSULENTE ESTERNO
Corte di Cassazione, sezione lavoro Sentenza del 26 giugno 2009, n. 15050 ha respinto il ricorso di una società di consulenza esterna relativamente alla domanda di risarcimento per l'infortunio di un lavoratore avvenuto in un'azienda sua cliente.
continua...
La S.C. ha confermato che la mancata redazione del documento di valutazione dei rischi anche se a carico dell'azienda datrice di lavoro non solleva il consulente esterno della responsabilità l'inadempimento dell'obbligazione a suo carico, consistente nella segnalazione alla committente dei macchinari esistenti in azienda, non conformi alla normativa di sicurezza. Anzi era suo obbligo rilevare che detti adempimenti previsti dalla normativa presuppongono l'analisi della sicurezza dei macchinari e dell'ambiente di lavoro.
Per la S.C. sussiste il nesso di causalità tra l'infortunio sul lavoro e la relazione preliminare compiuta dal consulente esterno, poiché essendo carente di informazioni necessarie ha condizionato il mancato adempimento dell'obbligo della redazione del documento di valutazione dei rischi posto a carico del datore di lavoro.
Questa sentenza pone accento sulla responsabilità professionale del consulente esterno, soprattutto relativamente alla qualità delle prestazioni, che sicuramente può comportare gravi conseguenze sul piano civile e penale anche per il datore di lavoro.